Com’è noto, a partire dal primo gennaio 2018 la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n° 205, ha previsto delle agevolazioni sulle assunzioni di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tutele crescenti.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2018, prevedono una riduzione contributiva del 50% per la durata di 36 mesi, con una decontribuzione annuale massima di 3 mila euro.

L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che, salvo casi particolari, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni.

Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), è possibile fruire dell’esonero contributivo sempre a condizione che i lavoratori interessati, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, nel corso dell’intera loro vita lavorativa.

Con la circolare n° 40/2018, l’Inps fornisce i criteri applicativi, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo.
La circolare INPS

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