L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) con la delibera n° 9 del 28 novembre 2016 ha approvato il documento “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”.
L’assegno di ricollocazione (Ex art. 23 D.Lgs 150/2015) figura come il principale intervento di politica attiva prevista dal jobs act, indirizzato verso le fasce più deboli dei percettori di ammortizzatori sociali.
art. 23 del Dlgs 150/2015
“1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12. L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24.”
Innanzitutto l’assegno di ricollocazione è indirizzato ai percettori di NASPI da più di quattro mesi. Non possono chiederne l’erogazione i disoccupati impegnati in una misura regionale simile, nonché le persone coinvolte in una misura di politica attiva finanziata da un soggetto pubblico. L’emissione dell’assegno di ricollocazione è, assieme al patto di servizio, di esclusiva competenza dei centri per l’impiego (ex art. 18, comma 2, D. Lgs 150/2015), anche se i privati svolgono un ruolo importante come possibili erogatori del servizio.
L’assegno prevede due servizi principali: “assistenza alla persona e tutoraggio”, tramite l’assegnazione di un tutor, e la “ricerca intensiva di opportunità occupazionali”, ovvero la promozione del profilo professionale del beneficiario. La durata dell’intervento è di sei mesi, eventualmente prorogabili di un massimo di altri sei.
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La delibera n° 9
Le modalità operative

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